Statuto

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Vision e mission
L’Associazione Nazionale degli Esercenti Funiviari – in forma abbreviata ANEF – con sede in Roma è l’Associazione che riunisce le imprese, aziende ed enti proprietari e/o
esercenti il trasporto di persone a mezzo fune (funivie, funicolari, seggiovie, sciovie, slittovie, ecc.).

ANEF è Associata effettiva di Confindustria, secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Soci della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

ANEF è autonoma, apartitica, apolitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri Associati in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con
Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale
b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni
c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e
sperimentando sinergie e collaborazioni all’interno del sistema confederale.

A tal fine, ANEF è impegnata a:
1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati

2. attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e
partnership con enti esterni
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento
della comunicazione interna e verso l’esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all’articolo 2 dello statuto
confederale ed in raccordo alla propria mission, ANEF persegue i seguenti scopi:
1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico- economico, sindacale, legale e tributario, tecnico ed amministrativo
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati
3. stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze
collettive ed individuali
4. rappresentare gli Associati nei confronti di autorità pubbliche o altre istituzioni nonché verso le parti sociali;
5. promuovere il riconoscimento del valore economico, sociale e civile dell’attività di
trasporto di persone a mezzo fune, sia direttamente sia coadiuvando o coordinando le attività promozionali di altri organismi, e orientare gli Associati verso comportamenti professionali e imprenditoriali coerenti al perseguimento di tali valori
6. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore
7. supporto all’internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e
promozionali in Italia e all’estero
8. informazione, consulenza ed assistenza agli Associati in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema
9. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza
con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale
10.organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale
11. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e
monografie.
12. rappresentanza degli Associati, anche attraverso rappresentanti o delegati, in consessi, enti, organi, commissioni in genere, anche internazionali, di interesse.

Su delibera del Consiglio Generale ANEF ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

ANEF non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II – ASSOCIATI

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della Associazione Nazionale degli Esercenti Funiviari – ANEF, possono aderire come Associati effettivi le imprese che svolgono attività dirette alla produzione di servizi di trasporto a fune con un’organizzazione di tipo industriale con sede legale nel territorio nazionale – nonché le imprese, con sede legale diversamente ubicata, che abbiano comunque nel territorio nazionale luoghi di esercizio della propria attività. Tali imprese devono:
a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste
dall’ordinamento generale e le imprese titolari di concessioni di pubblico trasporto funiviario.
b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per
l’esercizio dell’attività imprenditoriale
c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da
conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da ANEF, anche secondo quanto
disposto dal Codice Etico e dei valori associativi
d) disporre di un’adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente
potenziale di crescita.

Possono altresì aderire, sempre come Associati effettivi, i consorzi di produzione di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

In attuazione di modelli organizzativi di adattività evolutiva, sono ammesse formule di adesione realizzate attraverso convenzioni con le Associazione territoriali di cui all’art.14 co.4. In tali casi l’adesione all’Associazione nazionale avviene per il tramite dell’Associazione autonoma territoriale nel rispetto delle previsioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Possono inoltre aderire a ANEF, in qualità di aggregati, altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come Associati effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Associati effettivi non possono essere associate come Associati aggregati.

Tutti gli Associati vengono iscritti nel Registro delle imprese di ANEF e nell’analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza al sistema confederale.

Articolo 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall’Associazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: la ragione sociale, l’ubicazione, l’eventuale Comprensorio montano di appartenenza, i nominativi dei propri rappresentanti, i tratti distintivi dell’attività svolta (numero e tipologia degli impianti di trasporto e delle infrastrutture da discesa e per innevamento, il numero dei dipendenti, la media del fatturato degli ultimi tre anni), il codice fiscale e la partita IVA

l’iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A., nonché l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi – trasparenza, integrità, solidità, affidabilità – richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza .

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Nell’ipotesi di cui all’art.3 comma 3, la verifica dei requisiti e l’approvazione della
domanda spetta agli Organi Direttivi della Associazione autonoma.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo decorre dal rimo giorno dell’anno nel quale è avvenuta l’ammissione, ha inizialmente la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovato anno per anno ove non venga data formale disdetta con PEC o lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno tre mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo. 5 – Diritti e doveri

Gli Associati effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da ANEF e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all’Assemblea esercitando l’elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione, delle Sezioni territoriali e delle eventuali ulteriori articolazioni, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

Gli Associati aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all’Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a ANEF ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti gli Associati sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, gli Associati devono:

a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla
Delibera contributiva, secondo i principi definiti nel Regolamento di attuazione;
b) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato
dall’Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale, secondo le
rispettive competenze;
c) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento
all’Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
d) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti
negativi sugli interessi rappresentati da ANEF ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l’Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l’utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
e) fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro Imprese e comunque
utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

Gli Associati effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo. 6 – Sanzioni

E’ sanzionata ogni violazione dei doveri degli Associati. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono
descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III GOVERNANCE

Articolo 7 – Organi associativi

Sono organi di ANEF:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Generale;
c) il Consiglio di Presidenza
d) il Presidente e i Vice Presidenti;
e) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Articolo 8 – Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei Associati effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente, da versarsi almeno entro il 31 marzo dell’anno dell’assemblea.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il mese di giugno per
l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva, nonché per tutti gli

altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

Gli Associati intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro Associato nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

Il limite di una delega non si applica:
1. Tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento;
2. Tra imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
3. Tra imprese associate della medesima Sezione territoriale.
I soli Associati attraverso le Sezioni territoriali costituite in forma giuridica autonoma ai sensi dell’art.14 c.4, che non siano presenti personalmente in Assemblea o attraverso specifica delega conferita ad altro associato secondo i limiti sopraesposti, si intendono automaticamente rappresentati in assemblea dal Presidente della loro Sezione territoriale (o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti o da altra persona formalmente delegata a norma dello statuto della Sezione stessa), con i diritti di voto corrispondenti alla somma di quelli spettanti a ciascuno di loro, salvo indicazione contraria dell’Associato stesso, nel qual caso i voti spettanti non saranno computati nel quorum assembleare.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Associato vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione proporzionale al contributo effettivamente versato, senza tener conto delle frazioni, secondo le seguenti modalità di calcolo:

1 voto fino a 250 € di contributi versati
” ” ogni € 300 da 251 a 3250 € ” “
” ” “ € 500 oltre 3251 € ” “

Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza dei voti spettanti al complesso
degli Associati, con voto palese, salvo che alcuni intervenuti, rappresentanti almeno un terzo dei voti spettanti al complesso degli Associati, non richiedano il voto segreto.

All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i
Probiviri, il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell’Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio, il Presidente ed approvare il relativo programma di attività
2. eleggere, ogni quadriennio, i componenti elettivi del Consiglio generale
3. eleggere, ogni quadriennio, i Probiviri e i Revisori contabili
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell’attività della
Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa
5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo
6. modificare il presente statuto
7. deliberare lo scioglimento di ANEF. e nominare uno o più liquidatori
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal
Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall’Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 9 – Consiglio Generale

Sono componenti del Consiglio Generale:

1) il Presidente, l’ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, e un Rappresentante per ognuna delle Sezioni territoriali, designato ai sensi dell’art.14 c.5

2) i seguenti componenti elettivi:
a) n. 12 eletti dall’Assemblea, suddivisi in numero proporzionale alla rappresentatività di ciascuna Sezione territoriale determinata in base ai contributi dovuti, scelti in un elenco di designati dalle Sezioni territoriali stesse. I criteri per assicurare la proporzionalità di cui sopra vengono individuati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
b) n. 1 eletto dall’Assemblea in rappresentanza degli Associati non rappresentati dalle Sezioni territoriali

3) n. 2 eventuali componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza della Associazione

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri, con diritto d’intervento sulle sole problematiche delle rispettive funzioni. Possono altresì, su proposta del Presidente, essere invitate persone esterne all’Associazione in funzione dello specifico contributo che sono in grado di offrire alla riunione.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

I Consiglieri assenti senza giustificato motivo, per quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:
1. proporre all’Assemblea il Presidente nonché il relativo programma di attività
2. nominare al proprio interno, su proposta del Presidente, tre Vice Presidenti, che dureranno in carica per il periodo del mandato consiliare;
3. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il
conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale e disporre quanto altro ritenga utile al conseguimento degli scopi statutari
e alla partecipazione alla vita associativa;
4. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale;
5. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall’Assemblea
6. designare i rappresentanti dell’Associazione presso enti, organi, commissioni, ecc.;
7. nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori
8. convocare l’Assemblea degli Associati;
9. proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare
il bilancio preventivo
10. approvare la delibera contributiva da sottoporre alla ratifica assembleare;
11. indicare le altre questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea
12. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di ANEF
13. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente
statuto;
14. approvare e modificare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto
15. fissare le modalità, i criteri e i tempi di versamento dei contributi associativi, nonché delle eventuali rateazioni;
16. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l’adesione contro il
rigetto della domanda
17. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione e valutare le eventuali situazioni di incompatibilità relative ai componenti degli Organi Associativi.
18. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del mandato consiliare.

Il Consiglio Generale può delegare uno o più dei propri compiti al Consiglio di
Presidenza.

Articolo 10 – Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, i Vice Presidenti
nominati come previsto dall’articolo precedente.

Completano la composizione del Consiglio di Presidenza i Rappresentanti delle Sezioni
territoriali, designati ai sensi dell’art.14 c.5.

L’ultimo Past President partecipa come invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all’art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l’attuazione della mission e del ruolo dell’Associazione.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all’ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell’attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per un secondo mandato consecutivo. Si riunisce (anche in tele o video conferenza) su richiesta del
Presidente, ogniqualvolta sia ritenuto necessario e comunque almeno ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
1. stabilire l’azione a breve termine e proporre i piani per l’azione a medio e lungo termine della Associazione
2. dirigere l’attività di ANEF nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del
Consiglio Generale e controllarne i risultati
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale
4. deliberare sulle domande di adesione
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice
Presidenti;
6. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell’Associazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell’Assemblea
8. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica
9. nominare e revocare il Direttore dell’Associazione e, ove ecessario, il ViceDirettore
10. deliberare le sanzioni di sospensione
11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria di ogni quadriennio su proposta del Consiglio Generale, dura in carica per quattro anni consecutivi ed è rinnovabile una sola volta. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all’art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:
1. la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in
giudizio;
2. la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle
deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto.

Articolo 12 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all’interno di un elenco di almeno 10 nominativi predisposto dal Collegio dei Probiviri.

La Commissione deve insediarsi tr mesi prima della scadenza del mandato del
Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono coinvolgere tutte le Sezioni territoriali e gli Associati che non siano rappresentati da queste ultime.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione alle Sezioni territoriali e agli altri Associati effettivi, la Commissione sollecita l’invio di eventuali candidature con i relativi programmi e ne verifica d’intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di
attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio
dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 5 e i Revisori contabili sono 3 effettivi e 2 supplenti, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti dall’Assemblea di ogni quadriennio e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un’altra organizzazione confederale e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche dell’Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati e tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

I Probiviri possono designare al loro interno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 2
Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presidente riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste
dall’ordinamento generale.

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 14 – Sezioni territoriali

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari l’Associazione può essere articolata in Sezioni che sono l’espressione dei territori rappresentati (per ogni Regione o per le Province autonome di Trento e Bolzano) ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari.

In considerazione delle peculiarità e specificità del settore, della sua influenza sul territorio, del suo ruolo nella filiera turistica del territorio, della interazione con le altre componenti locali, della particolare dipendenza dalle amministrazioni regionali e provinciali, le Sezioni Territoriali rappresentano la struttura di base di ANEF. Ad esse è attribuita la competenza dei rapporti amministrativi locali. La composizione del Consiglio Generale di ANEF garantisce il corretto rapporto tra organizzazione centrale e ambiti territoriali.

Struttura e organizzazione delle Sezioni territoriali sono stabilite dalle stesse nel rispetto dello statuto di ANEF e delle regole di appartenenza a Confindustria.

La Sezione territoriale può anche essere costituita attraverso un’Associazione autonoma regolarmente formalizzata che dichiari la propria adesione ad ANEF e l’accettazione delle norme statutarie di quest’ultima

Ogni quattro anni, in concomitanza con la scadenza delle cariche del Consiglio Generale, le Sezioni territoriali consultano i propri Associati, che designano democraticamente a maggioranza un proprio Rappresentante e fino a due Vice- Rappresentanti. Per le Sezioni costituite a sensi del comma 4 del presente articolo, il Rappresentante è di diritto il Presidente della Associazione autonoma e Vice- Rappresentanti i Vice Presidenti della stessa. I Rappresentanti delle Sezioni così nominati secondo i rispettivi ordinamenti sono Consiglieri di diritto in seno al Consiglio Generale, come previsto dal precedente art.9 c.1. Le Sezioni designano altresì i propri candidati alle cariche elettive in seno al Consiglio Generale da sottoporre al voto assembleare, dopo democratica consultazione di tutti i propri Associati. I nominati e i designati rappresentano a tutti gli effetti gli interessi degli Associati operanti nell’ambito territoriale di competenza della Sezione.

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 15 – Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E’ responsabile del funzionamento della struttura interna e sovraintende a tutte le attività dell’Associazione e alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di
Segretario.

Articolo 16 – Fondo comune

Il Fondo Comune è costituito da:
a. contributi e quote di ammissione
b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve c. gli investimenti mobiliari e immobiliari
d. le erogazioni o lasciti a favore di ANEF
Il Fondo Comune è indivisibile tra gli Associati.

Articolo 17 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli impegni e il consuntivo dallo stato patrimoniale.

I bilanci preventivo e consuntivo vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio
Generale entro il 30 aprile dell’esercizio cui si riferisce il preventivo.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili almeno quindici giorni prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.

Il bilancio consuntivo viene poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea corredato
dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Durante i 15 giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell’Associazione affinché gli Associati possano prenderne visione. Il bilancio dell’Associazione deve essere corredato da una relazione di certificazione. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti firmata dal componente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili può sostituire la certificazione del Bilancio.

Articolo 18 – Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino i tre quinti dei diritti di voto spettanti alla totalità degli Associati.

Agli Associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino i due terzi dei diritti di voto spettanti alla totalità degli Associati.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 19 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni
di legge.

Articolo 20 – Norma transitoria
Tutti i componenti degli Organi Associativi attualmente in essere resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
Il mandato in corso e quelli eventualmente ricoperti in precedenza non interverranno
nel calcolo dei termini per la rieleggibilità alle cariche. Ogni Associato, se dotato dei requisiti previsti, al momento del rinnovo potrà quindi essere eletto nei nuovi Organi Associativi (inclusa la Presidenza) e potrà ricoprire l’incarico per due mandati consecutivi.


REGOLAMENTO ATTUATIVO

Articolo 1 – Cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa:
a) per disdetta, inviata entro i termini di cui all’articolo 4 comma 7 dello Statuto;
b) quando l’associato non eserciti più l’attività di trasporto a fune;
c) nei casi previsti dagli articoli 3 del presente Regolamento e 18 dello Statuto.

In ogni caso la cessazione ha decorrenza dal termine dell’anno in cui si è legittimamente verificata la causa di cessazione. Sono dovuti i contributi arretrati e quelli in corso.

La cessazione del rapporto associativo comporta altresì la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 2 – Modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione

Le domande di ammissione vengono approvate dal Comitato di Presidenza. L’eventuale pronuncia negativa è riesaminata, su richiesta dell’azienda interessata, dal Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio è ammesso il ricorso, privo di effetto sospensivo, ai Probiviri che decidono in via definitiva entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

Articolo 3 – Irrogazione ed impugnazione delle sanzioni

Gli Associati inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
– sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea dell’Associazione;
– censura comunicata per iscritto e motivata;
– sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
– decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
– decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in
sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
– sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;

– radiazione, nel caso di ripetuta morosità prolungata oltre due anni, ovvero di altra grave infrazione agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L’Associazione ha comunque facoltà di convenire in giudizio dinanzi al Foro di Roma gli
Associati inadempienti per il rispetto delle obbligazioni assunte.

Articolo 4 – Contributi associativi

Ogni associato è tenuto al versamento di un contributo annuo per sopperire alle spese
di funzionamento dell’Associazione e della Sezione territoriale d’appartenenza.

L’ammontare del contributo annuo di pertinenza dell’Associazione è determinato dal Consiglio Generale, e poi ratificato dall’Assemblea. Se non modificata, la delibera contributiva ha valore anche per gli anni successivi, senza ulteriori formalità. Al Consiglio Generale compete altresì la fissazione delle modalità, dei criteri e dei tempi di versamento nonché delle eventuali rateazioni.

L’entità del contributo annuo di spettanza delle Sezioni territoriali è determinato autonomamente da queste, in armonia con i criteri informatori delle delibere contributive nazionali.

L’intero contributo come sopra determinato affluisce alle Sezioni territoriali, che provvedono a versare all’Associazione Nazionale la quota di sua competenza, nel rispetto delle modalità e scadenze fissate ai sensi del comma secondo.

Le imprese, aziende ed enti associati che operano in regioni nelle quali non siano costituite le rispettive Sezioni territoriali, hanno l’obbligo di provvedere direttamente al versamento all’Associazione del contributo nella misura e con le modalità fissate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Eventuali contributi speciali possono essere deliberati dall’Assemblea che ne fissa
modalità, scadenze e destinazione.

In caso di ritardo nell’assolvimento degli obblighi contributivi rispetto alle scadenze
determinate per il pagamento, è corrisposto l’interesse legale di mora .

Art. 5 – Disposizioni generali sulle cariche

L’accesso alle cariche sociali, con esclusione dei revisori contabili e dei probiviri, è riservato ai rappresentanti degli Associati. Si considerano tali i soggetti che hanno una responsabilità aziendale di grado rilevante quali, in particolare, il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio d’amministrazione o Direttori generali, nonché, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell’impresa.

Costituiscono requisiti soggettivi per l’accesso alla cariche sociali anche la piena affidabilità legale e morale degli interessati, con riferimento altresì al Codice etico confederale.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state
ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Le cariche sociali (ad eccezione di quelle di Revisore Contabile e dei Probiviri) sono gratuite. Nel rispetto delle delibere confederali in materia, esse sono incompatibili con incarichi politici ed amministrativi, anche non elettivi, e con la stessa formalizzazione di candidature per ogni tipo di consultazione elettorale. Verificandosi tale circostanza, ove l’interessato non si dimetta, i Probiviri ne promuoveranno la dichiarazione di decadenza.

Articolo 6 – Modalità di convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione dell’assemblea

L’Assemblea si riunisce nella sede sociale od in altro luogo designato dal Consiglio Generale, in via ordinaria, entro sei mesi dal termine dell’esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Generale o il Consiglio di Presidenza o ne facciano richiesta motivata per iscritto tanti Associati che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti spettanti al complesso degli Associati ovvero, limitatamente a questioni connesse con l’andamento della gestione economico-finanziaria, il collegio dei Revisori contabili.

L’Assemblea è convocata a cura del Presidente dell’Associazione mediante PEC o lettera raccomandata (o, in alternativa, con telegramma, telex, fax, posta elettronica ordinaria o altro idoneo mezzo che dia prova di ricevimento da parte del destinatario) inviata agli Associati almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, in prima e in seconda convocazione, nonché delle materie da trattare.

In caso di urgenza, l’avviso può essere spedito sino a cinque giorni prima e contenente le indicazioni prescritte.

L’Assemblea è convocata in unica convocazione, ed è valida con la presenza di tanti Associati che rappresentino la maggioranza semplice dei voti spettanti al complesso degli Associati. E’ ammessa la partecipazione in tele o video conferenza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza da un Vice-Presidente. In mancanza di loro, l’Assemblea designa a maggioranza un Presidente della riunione.

Qualora sull’oggetto posto in votazione non si raggiunga il quorum richiesto all’art.8
dello Statuto, l’oggetto stesso sarà riproposto in altra Assemblea successiva.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario designato dall’Assemblea stessa su proposta del Presidente, anche tra non rappresentanti degli Associati. Esse vincolano

tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà
di recesso.

All’Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri.

Articolo 7 – Criteri per la determinazione del numero di componenti elettivi in rappresentanza di ciascuna Sezione territoriale in modo da assicurare la rappresentanza equilibrata della base associativa;

I Consiglieri non di diritto sono nominati dall’assemblea su proposta delle organizzazioni territoriali, in proporzione all’ammontare dei contributi associativi versati dalle stesse nell’ultimo esercizio precedente l’elezione.

Come formula di ripartizione dei seggi, viene adottata la seguente
N = CT/X
RT = CAT/N Dove
X = numero Consiglieri da eleggere
N = contributo associativo per avere 1 consigliere
CT = contributi totali raccolti da ANEF
CAT = contributo annuale versato da una associazione territoriale
RT = numero dei rappresentanti territoriali (consiglieri) che una territoriale può avere

In presenza di decimali nel risultato della formula, il numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna Sezione territoriale viene determinato nel numero intero inferiore se il decimale è uguale o inferiore a 0,5, nel numero intero superiore in caso contrario.

Articolo 8 – Modalità di convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione del Consiglio generale

Il Consiglio Generale si riunisce (anche in tele o video conferenza) su iniziativa del Presidente, ogniqualvolta sia ritenuto necessario e comunque almeno ogni sei mesi, salvo che sia fatta richiesta di convocazione per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante PEC o lettera raccomandata (o, in alternativa, con telegramma, telex, fax, posta elettronica ordinaria o altro idoneo mezzo che dia prova di ricevimento da parte del destinatario), spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere spedita fino a almeno due giorni prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora
della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente. Verificandosi la causa di impedimento anche nei confronti dei Vice-Presidenti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.

Non sono ammesse deleghe, ma i Consiglieri impossibilitati ad intervenire alla riunione potranno esprimere per iscritto sugli argomenti all’ordine del giorno il proprio giudizio, del quale sarà data comunicazione ai Consiglieri intervenuti, pur non tenendosene conto nel computo dei voti.

In caso di assenza dei Rappresentanti delle Sezioni territoriali è ammesso l’intervento in loro vece dei vice Rappresentanti delle Sezioni medesime o con altri designati per l’occasione dalla Sezione di appartenenza, con diritto di voto.

Le riunioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato dal Consiglio su proposta del Presidente stesso, anche esterno al Consiglio.

Articolo 9 – Modalità di convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce (anche in tele o video conferenza) su iniziativa del Presidente, ogniqualvolta sia ritenuto necessario e comunque almeno ogni tre mesi, salvo che sia fatta richiesta di convocazione per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio di Presidenza è fatta mediante PEC o lettera raccomandata (o, in alternativa, con telegramma, telex, fax, posta elettronica ordinaria o altro idoneo mezzo che dia prova di ricevimento da parte del destinatario), spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere spedita fino a almeno due giorni prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora
della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente . Verificandosi la causa di impedimento anche nei confronti dei Vice-Presidenti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.

Non sono ammesse deleghe, ma i Consiglieri impossibilitati ad intervenire alla riunione potranno esprimere per iscritto sugli argomenti all’ordine del giorno il proprio giudizio, del quale sarà data comunicazione ai Consiglieri intervenuti, pur non tenendosene conto nel computo dei voti.

In caso di assenza dei Rappresentanti delle Sezioni territoriali è ammesso l’intervento in loro vece dei vice Rappresentanti delle Sezioni medesime o con altri designati per l’occasione dalla Sezione di appartenenza, con diritto di voto.

Le riunioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato dal Consiglio su proposta del Presidente stesso, anche esterno al Consiglio.

Articolo 10 – Modalità di funzionamento Revisori

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare dalla carica un Revisore effettivo subentra il Revisore contabile supplente più anziano di età. Se viene a mancare dalla carica il Revisore effettivo iscritto nel Registro dei Revisori contabili, gli subentra il supplente munito degli stessi requisiti.

Articolo 11 – Modalità di funzionamento Collegio Arbitrale probiviri

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già designati al Presidente del Tribunale territorialmente competente che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 20 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni.

Il lodo può imporre alla parte soccombente il versamento di una somma a rifusione delle spese necessarie alla istruzione e trattazione del ricorso stesso, sia da parte dell’Associazione che della parte convenuta.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da
rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

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