Newsletter Fiscale e Societaria di Federturismo Confindustria n. 11 (periodo dal 18 al 24 marzo 2017)

In questo numero:

A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. FATCA: termine di invio dei dati dei conti statunitensi entro il 31 maggio 2017
A.1.2. Depositi IVA: prestazione della garanzia per l’estrazione dei beni con autofattura
A.1.3. Scambio di informazioni esteso a ruling transfrontalieri e prezzi di trasferimento

A.2. PRASSI

A.2.1. Ravvedimento operoso in caso di presentazione di F24 a saldo zero
A.2.2. Dichiarazione d’intento: utilizzo in estrazione da deposito IVA

A.3. GIURISPRUDENZA

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.4.1. Rottamazione delle cartelle: primi dati dell’agente della riscossione

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. IVA nei trasporti urbani di persone per via marittima, fluviale, lacuale e lagunare
A.5.2. Depositi IVA: dichiarazione sostitutiva per estrarre i beni senza garanzia
A.5.3. Pubblicazioni elettroniche : aliquote IVA non standard
A.5.4. Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA: bozza del modello e istruzioni

B. SOCIETA’ E BILANCIO

C. VARIE


A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. FATCA: termine di invio dei dati dei conti statunitensi entro il 31 maggio 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31 maggio 2017 (prima 30 aprile 2017) il termine entro cui gli operatori finanziari interessati dall’accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l’anno 2016. Sono stati, inoltre, integrati i precedenti provvedimenti del 7 agosto 2015 e del 26 luglio 2016 in conseguenza della modifica del tracciato da utilizzare per l’invio delle informazioni pubblicata dall’Internal Revenue Service statunitense a partire dall’1 gennaio 2017.
(Provv. 56332 del 23/3/2017 e “Il Sole 24 ore” del 24/3/2017, pag. 48)

A.1.2. Depositi IVA: prestazione della garanzia per l’estrazione dei beni con autofattura.
È stato pubblicato il Decreto che regola la prestazione della garanzia per l’estrazione dei beni dai depositi IVA, prevista dall’art. 50-bis del D.L. 331/1993. Dall’1 aprile 2017 si potrà continuare ad estrarre da un deposito IVA con autofattura (senza versare l’imposta) i beni che, provenendo da Paesi terzi, sono stati immessi in libera pratica con introduzione nel deposito stesso.
(DM 23/2/2017 su GU n. 64 del 17/3/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 19/3/2017, pag. 23)

La garanzia è dovuta secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, co. 5, del DPR 633/1972 a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

La garanzia non è dovuta se si è in possesso dei seguenti requisiti:

– presentazione della dichiarazione IVA nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
– esecuzione dei versamenti IVA in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate;
– assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre precedenti l’estrazione;
– assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante.

I predetti requisiti si considerano sussistenti se ricorrono le seguenti condizioni:

  • il soggetto che procede all’estrazione dei beni coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA;
  • il soggetto che procede all’estrazione è un soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 38 e seguenti del Regolamento UE 952/2013 oppure è esonerato ai sensi dell’art. 90 del DPR 43/1973.
  • I requisiti di affidabilità sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, che deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all’atto della prima estrazione ed è valida per l’anno solare. Il gestore trasmette la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate.

A.1.3. Scambio di informazioni esteso a ruling transfrontalieri e prezzi di trasferimento.
È stato pubblicato il D.Lgs. che recepisce la Direttiva Ue 2015/2376 sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale a decorrere dall’1 gennaio 2017. Con tale Decreto la disciplina dello scambio di informazioni si estende a ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
(D.Lgs. 32 del 15/3/2017 su G.U. n. 69 del 23/3/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 24/3/2017, pag. 48)

A.2. PRASSI

A.2.1. Ravvedimento operoso in caso di presentazione di F24 a saldo zero.
È stato chiarito quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n. 472/1997).
(Risoluzione 36/E del 20/3/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 21/3/2017, pag. 42)

Di seguito i principali chiarimenti forniti nella Risoluzione 36/E del 21/3/2017:

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni – la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016, è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:
5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione;
2) Se l’errore viene corretto dopo 90 giorni – le sanzioni previste sono le seguenti:

12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione;
14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione;
16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione;
20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

A.2.2. Dichiarazione d’intento: utilizzo in estrazione da deposito IVA.
Sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di presentazione della dichiarazione d’intento per l’ utilizzo in estrazione da deposito IVA.
(Risoluzione n. 35 del 20/3/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 21/3/2017, pag. 41)

Di seguito i principali chiarimenti forniti nella Risoluzione 35/E del 20/3/2017:

  • Compilazione del modello di dichiarazione d’intento: l’esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario il gestore del deposito;
  • Modalità di presentazione e verifica della trasmissione: l’esportatore abituale che procede all’estrazione senza pagamento dell’imposta deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate ed acquisire la relativa ricevuta. La dichiarazione con la ricevuta di presentazione deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione;
  • Utilizzo del plafond: l’utilizzo della dichiarazione d’intento per l’estrazione di beni comporta l’utilizzo da parte dell’esportatore del plafond disponibile.

A.3. GIURISPRUDENZA

Nulla da segnalare

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.4.1. Rottamazione delle cartelle: primi dati dell’agente della riscossione.
I dati dell’agente pubblico della riscossione (Equitalia) relativi alla rottamazione delle cartelle hanno evidenziato che due contribuenti su tre hanno chiesto la rateazione lunga (cinque rate). La società pubblica per la riscossione ha esaminato le prime 400 mila richieste di definizione agevolata arrivate da novembre 2016 all’8 marzo 2017. L’ultimo aggiornamento parla di oltre 450 mila domande.
(“Il Sole 24 Ore” del 19/3/2017, pag. 23)

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI.

A.5.1. IVA nei trasporti urbani di persone per via marittima, fluviale, lacuale e lagunare.
Assonime esamina le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) al regime IVA dei trasporti urbani di persone effettuati per via marittima, fluviale, lacuale e lagunare, i quali, dall’1 gennaio 2017, non sono più esenti dal tributo, come previsto dalla precedente disciplina, bensì imponibili con l’aliquota ridotta del 5 per cento.
(Circolare Assonime n. 7 del 17/3/2017)

A.5.2. Depositi IVA: dichiarazione sostitutiva per estrarre i beni senza garanzia.
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a emanare la bozza del modello di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il quale chi estrae i beni immessi in libera pratica da un Paese terzo da un deposito IVA evita la prestazione della garanzia. La dichiarazione che viene consegnata al depositario dovrà essere trasmessa via pec alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del gestore del deposito.
(“Il Sole 24 Ore” del 21/3/2017, pag. 41)

A.5.3. Pubblicazioni elettroniche : aliquote IVA non standard.
L’Ecofin ha approvato le aliquote non standard per le pubblicazioni elettroniche, consentendo in alcuni casi anche il mantenimento dell’aliquota pari a zero. Per l’applicazione di tali aliquote deve trattarsi di prodotti editoriali digitali “tradizionali”, i file audio e video non potranno in ogni caso ricevere il trattamento fiscale equivalente a quello attualmente in vigore nei singoli stati per le pubblicazioni cartacee. Su questa proposta c’è attualmente un consenso ma non ancora l’unanimità necessaria per l’approvazione: sono contrari Danimarca, Repubblica Ceca, Slovenia, Svezia, Portogallo e Lettonia.
(“Il Sole 24 Ore” del 22/3/2017, pag. 35)

A.5.4. Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA: bozza del modello e istruzioni.
Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello e delle istruzioni per la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA (art. 21 bis del DL 78/2010, modificato dal Dl 193/2016), il cui primo invio è previsto entro il 31 maggio 2017. Questo adempimento si accompagna all’obbligo della trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e di acquisto registrate.
(“Il Sole 24 Ore” del 22/3/2017, pag. 35)

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

Nulla da segnalare

B. SOCIETA’ E BILANCIO

Nulla da segnalare

C. VARIE

Nulla da segnalare

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