Newsletter Fiscale e Societaria di Federturismo Confindustria n. 26/2017 (periodo dall’1 al 7 luglio 2017)

In questo numero:

A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. Credito IVA: richiesta di rimborso sul nuovo modello IVA TR dal II trimestre 2017
A.1.2. Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali: disposizioni attuative
A.1.3. Split Payment: pubblicazione del decreto attuativo
A.1.4. Italia – Andorra: scambio di informazioni in materia fiscale dall’8 giugno 2017

A.2. PRASSI

A.2.1. Contratti di locazione breve: istituito codice tributo della ritenuta del 21%
A.2.2. Prima casa di abitazione: applicazione delle agevolazioni al secondo immobile
A.2.3. Credito d’imposta eventi sismici: codici tributo
A.2.4. Comunicazione dati fatture emesse e ricevute entro il 16/9/2017: chiarimenti

A.3. GIURISPRUDENZA

A.3.1. Rimborso IVA: dovuti gli interessi di mora dall’Amministrazione Finanziaria

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.4.1. Anomalie fiscali segnalate con lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate: 570mila
A.4.2. Redditometro: accertamenti diminuiti del 92% rispetto al 2012

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Spese sanitarie: guida dell’Agenzia delle Entrate
A.5.2. Autotrasportatori: deduzioni forfettarie invariate per il 2017.
A.5.3. OCSE: rapporto sull’evasione internazionale.
A.5.4. Multinazionali con fatturato maggiore di € 750 milioni: obblighi di trasparenza

B. SOCIETA’ E BILANCIO

C. VARIE

C.1. Lavoro occasionale: chiarimenti dall’INPS

D.L. 50/2017 – Fiscalità diretta e agevolazioni


A. FISCO

A.1. NORME

A.1.1. Credito IVA: richiesta di rimborso sul nuovo modello IVA TR dal II trimestre 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Sono state approvate anche le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Il nuovo modello deve essere utilizzato per le richieste relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017 entro il 31 luglio 2017.
(Provv. prot. n. 124040 del 04/07/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 5/07/2017, pag. 31)

A.1.2. Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali: disposizioni attuative.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative del DM 28 dicembre 2015 riguardanti lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. La comunicazione deve essere inviata, da parte delle istituzioni finanziarie, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il 2016 il termine è il 21 agosto 2017.
(Provv. prot. n. 125650 del 04/07/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 6/07/2017, pag. 39)

A.1.3. Split Payment: pubblicazione del decreto attuativo.
È stato pubblicato il decreto contenente le modalità di attuazione dello Split Payment come modificato dall’art. 1 del DL 50/2017.
(DM 27/06/2017 su GU del 30/06/2017, n. 151 e “Il Sole 24 Ore” dell’1/07/2017, pag. 11)

A.1.4. Italia – Andorra: scambio di informazioni in materia fiscale dall’8 giugno 2017.
L’accordo tra l’Italia e Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale è in vigore dall’8 giugno 2017.
(Comunicato su GU dell’1/07/2017, n. 152)

A.2. PRASSI

A.2.1. Contratti di locazione breve: istituito codice tributo della ritenuta del 21%.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1919” per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’art. 4 del DL 50/2017.
(Risoluzione n. 88/E del 5/07/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 6/07/2017, pag. 36)

A.2.2. Prima casa di abitazione: applicazione delle agevolazioni al secondo immobile.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso per il quale ha fruito delle agevolazioni “prima casa”, possa richiedere nuovamente le agevolazioni in occasione della stipula di un atto di donazione di un nuovo immobile, a condizione, tuttavia, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l’anno dal nuovo acquisto l’immobile preposseduto.
(Risoluzione n. 86/E del 4/07/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 5/07/2017, pag. 32)

A.2.3. Credito d’imposta eventi sismici: codici tributo.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo “6878” e “6879” per poter utilizzare in compensazione il credito d’imposta da parte dei soggetti finanziatori dei contributi erogati per far fronte a danni e interventi in relazione agli eventi sismici e calamitosi.
(Risoluzione n. 84/E del 3/07/2017 e www.fiscooggi.it)

A.2.4. Comunicazione dati fatture emesse e ricevute entro il 16/9/2017: chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute da inviare per il primo semestre 2017 entro il 16 settembre 2017. Di seguito si riportano le risposte.
(Risoluzione n. 87/E del 5/07/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 6/07/2017, pag. 37)

È consentito integrare/rettificare la comunicazione oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento applicando le disposizioni sul ravvedimento.
I dati delle fatture emesse devono riguardare le fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Per i dati delle fatture ricevute si deve fare riferimento alla data di registrazione.
Gli autotrasportatori comunicano i dati delle fatture in base alla data di registrazione qualora si avvalgano della possibilità di differire la registrazione. La segnalazione di anomalia non avrà conseguenze.
Per le bollette doganali i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” sono obbligatori; tuttavia per il 2017 è possibile valorizzare rispettivamente “OO” e una sequenza di undici “9”.
È possibile riportare le informazioni anagrafiche a disposizione del contribuente anche se non aggiornate tempestivamente in base alle variazioni avvenute. Qualora non fossero disponibili si può indicare nella stringa “dato assente”.
Le fatture di acquisto fuori campo IVA ex art. 74 del DPR 633/72 sono trasmesse con natura N2.
Qualora una fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi bisogna indicare nel “Tipo Documento” la prestazione prevalente. Le note di credito riferite ad acquisti intracomunitari vanno valorizzate con il valore “TD04”.
La fattura cointestata non è plausibile nei rapporti B2B. Invece per i rapporti B2C si può indicare uno solo dei soggetti.
Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine vanno riportate con natura N3.
Gli acquisti intracomunitari non imponibili o esenti (ex art. 42 del DPR 331/1993) vanno riportati con la natura “N3” per la non imponibilità e “N4” per l’esenzione.
I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono di regimi agevolati vanno valorizzati con il codice natura “N2”.

A.3. GIURISPRUDENZA

A.3.1. Rimborso IVA: dovuti gli interessi di mora dall’Amministrazione Finanziaria.
La Corte UE ha stabilito che non rispetta il principio di neutralità fiscale una normativa che preveda il divieto alla maturazione degli interessi di mora su un credito IVA chiesto a rimborso in caso di mancata cooperazione da parte del contribuente. Si ricorda che la normativa italiana prevede la sospensione della maturazione degli interessi tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni.
(Sentenza Corte UE n. C-254/16 del 6/07/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 7/07/2017, pag. 31)

A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI

A.4.1. Anomalie fiscali segnalate con lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate: 570 mila.
Ammontano a circa 570 mila le lettere inviate ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate nel primo semestre 2017 in relazione ai periodi d’imposta dal 2013. Le anomalie segnalate hanno riguardato: redditi, spesometro, dichiarazioni IVA e studi di settore. Il contribuente ha la possibilità di chiarire l’anomalia segnalata oppure di ricorrere al ravvedimento operoso.
(“Il Sole 24 Ore” dell’1/07/2017, pag. 9)

A.4.2. Redditometro: accertamenti diminuiti del 92% rispetto al 2012.
Ammontano a 2.812 gli accertamenti con l’utilizzo dello spesometro effettuati nel 2016. Tale importo è in diminuzione del 92% rispetto agli accertamenti del 2012.
(“Il Sole 24 Ore” del 7/07/2017, pag. 3)

A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI

A.5.1. Spese sanitarie: guida dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida online contenente le indicazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa sanitaria che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi PF.
(www.agenziaentrate.gov.it)

A.5.2. Autotrasportatori: deduzioni forfettarie invariate per il 2017.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso un comunicato stampa, ha confermato la deduzione forfettaria per le spese di trasferta spettanti agli autotrasportatori nel modello dei redditi 2017.
(www.agenziaentrate.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 5/07/2017, pag. 31)

A.5.3. OCSE: rapporto sull’evasione internazionale.
L’OCSE ha pubblicato un rapporto dal quale emerge che sono stati già raggiunti accordi (Common reporting standard) per gli scambi bilaterali tra 60 giurisdizioni sulle 101 che si erano impegnate. Dalla voluntary disclosures, adottata in più Paesi, sono state recuperate imposte per circa € 85 miliardi.
(“Il Sole 24 Ore” del 6/07/2017, pag. 39)

A.5.4. Multinazionali con fatturato maggiore di € 750 milioni: obblighi di trasparenza.
Il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura una nuova normativa che obbliga le multinazionali con fatturato pari o superiore a € 750 milioni a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni riguardanti le imposte pagate in ogni Stato.
(“Il Sole 24 Ore” del 5/07/2017, pag. 33)

B. SOCIETA’ E BILANCIO

Nulla da segnalare

C. VARIE

C.1. Lavoro occasionale: chiarimenti dall’INPS.
L’INPS ha emanato una circolare riguardante il nuovo contratto di prestazione occasionale introdotto dall’art. 54-bis del DL 50/2017 in sostituzione del lavoro accessorio.
(Circolare INPS n. 107/2017 e “Il Sole 24 Ore” del 6/07/2017, pag. 3)

D.L. 50/2017 – Fiscalità diretta e agevolazioni

Di seguito le principali novità sulla fiscalità diretta e sulle agevolazioni fiscali contenute nel DL 24 aprile 2017, n. 50 (“Manovrina”) convertito con la Legge 21 giugno 2017, n. 96. Si ricorda che la parte relativa all’IVA è già stata commentata nella precedente rassegna.

IMPOSTA SUI REDDITI E IRAP
Compensazioni (art. 3): è stato abbassato a € 5.000 (prima € 15.000) il limite superato il quale è obbligatorio apporre in dichiarazione il visto di conformità o apposita sottoscrizione per poter utilizzare il credito in compensazione con altri tributi. Qualora non si rispettino le disposizioni previste, l’Ufficio procede al recupero del credito, dei relativi interessi e della sanzione. In caso di compensazioni (sia che il modello F24 sia pari a zero o con valore positivo) devono essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per inviare il modello F24. Sono stati forniti chiarimenti con la Risoluzione n. 57/E/2017.
Proventi da partecipazioni a OICR (art. 60): si considerano redditi di capitali o redditi diversi, qualora siano rispettate determinate condizioni, i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o OICR da dipendenti e amministratori di tali società, enti od OICR ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali.
IRI – tassazione al momento di fuoriuscita e credito d’imposta (art. 58): in caso di fuoriuscita dal regime fiscale IRI (tassazione separata del 24%), anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme che sono state prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni IRI, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci nel limite in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata ed è riconosciuto un credito d’imposta in misura del 24%.

AGEVOLAZIONI FISCALI
Cedolare secca – locazioni brevi non superiori a 30 giorni (art. 4): le “locazioni brevi” sono state definite quali contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, includendovi anche quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia. Per tali locazioni è prevista la possibilità di optare a decorrere dall’1/6/2017 per l’applicazione della cedolare secca del 21%. La cedolare secca è applicabile anche ai soggetti che detengono la casa in comodato come diritto reale di godimento e agli inquilini che sublocano l’immobile.
Ritenuta – locazioni brevi non superiori a 30 giorni (art. 4): i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici devono operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi delle locazioni qualora intervengano nel pagamento. Si attende una disposizione attuativa. L’art. 4 disciplina anche l’attività esercitata dagli intermediari immobiliari ovvero soggetti che gestiscono portali telematici e i relativi obblighi di comunicazione.
ACE e riduzione rendimento nozionale (art. 7): l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata all’1,6% (anziché 2,3%) e dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 è fissata all’1,5% (anziché 2,7%). L’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è determinato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata con le nuove disposizioni.
Premi di produttività (art. 55): è stato sostituito l’art. 1, co. 189 della L. 208/2015 prevedendo un incentivo contributivo per i premi di produttività erogati dalle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Patent box (art. 56): sono stati eliminati i marchi d’impresa dall’elenco dei beni immateriali che possono dare origine ad un reddito agevolato a partire dalle opzioni esercitate successivamente al 31/12/2016 (per i soggetti solari). Verrà emanato un decreto attuativo delle modifiche e di coordinamento. Le disposizioni vigenti anteriormente alla modifica si applicheranno comunque non oltre il 30 giugno 2021.
Imprese alberghiere (art. 12 bis): il credito d’imposta in favore delle imprese alberghiere per interventi di ristrutturazione è esteso anche per le spese relative a ulteriori interventi, compreso l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.
Investimenti pubblicitari (art. 57 bis): A decorrere dall’anno 2018, viene introdotto un contributo, sotto forma di credito di imposta, per gli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali. Il Governo ha chiarito, con l’Ordine del Giorno G/2853/218/5, “che il credito d’imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge” e cioè dal 24 giugno 2017. Per accedere al beneficio occorre che il valore degli investimenti effettuati superi dell’1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il credito di imposta spetta nella misura del 75% per imprese e lavoratori autonomi e del 90% per le piccole e medie imprese, le microimprese e le startup innovative, con il limite massimo di spesa, stabilito annualmente mediante DPCM.
Zone terremotate (artt. 41 – 46novies): sono previsti diversi benefici in favore dei soggetti colpiti da eventi sismici, quali ad esempio proroghe al versamento di tributi e adempimenti fiscali, istituzione di nuove zone franche, proroga del credito d’imposta per investimenti.

TRANSFER PRICE
Arm’s legth (art. 59, co. 1): è stato sostituito l’art. 110, co. 7 del TUIR eliminando il riferimento al valore normale ed inserendo il riferimento alle condizioni e i prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili (“arm’s length”).
Rettifica in diminuzione (art. 59, co. 2): è stato inserito l’art. 31-quater al DPR 600/73 il quale prevede che la richiesta di rettifica in diminuzione del reddito della società italiana, conseguentemente ad una rettifica in aumento in uno stato con cui vi siano adeguati scambi di informazione, può avvenire attraverso le Map (Mutual agreement procedure) e anche a seguito di istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate.

VARIE
Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis): sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che sostituiranno gli studi di settore e i parametri. Sono riconosciuti dei benefici fiscali in base ai livelli di affidabilità.
Web Tax (art. 1 bis): è stato introdotto un procedimento di cooperazione e collaborazione rafforzata finalizzato a definire in contradditorio la sussistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia di un contribuente non residente di determinate dimensioni e a definirne il debito tributario.
Compensazioni verso PA (art. 9 quater): proroga per il 2017 della possibilità di compensare crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione con somme iscritte a ruolo.
Start up e PMI (art. 57): sono state estese a tutte le PMI, non solo più quelle innovative, le deroghe al diritto Societario riguardanti le categorie di quote, offerta al pubblico di prodotti finanziari e sul divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni. Le agevolazioni delle start up innovative sono state invece prorogate da 4 a 5 anni dalla data della costituzione.

Documento chiuso alle ore 12.00 del 7 luglio 2017
Newsletter predisposta dal dr. prof. Franco Vernassa – Studio Vernassa – (franco.vernassa@studiovernassa.com)

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